Standard protezione contro discriminazione razziale

Non abbassate gli standard di protezione penale contro le forme di istigazione alla discriminazione razziale

25/09/2013 Forti perplessità per un emendamento approvato durante la discussione alla Camera dei Deputati. Indebolita la possibilità di contrastare le forme di istigazione alla discriminazione introducendo ambiguità, anche a causa dell’esclusione dall’applicabilità della norma penale in materia di contrasto a forme di hate speech delle ‘organizzazioni di tendenza’.

Il testo approvato. La nota dell’ASGI a quanto approvato.

19/09/2013 L’ASGI ha inviato una lettera ai parlamentari che sono impegnati nel dibattito sulla proposta di legge in materia di contrasto all’omofobia e alla transfobia alla Camera dei Deputati.

Suscita preoccupazione la serie di emendamenti presentati in aula alla proposta di legge che potrebbero introdurre elementi di forte ambiguità nella effettiva possibilità di perseguire penalmente forme di istigazione alla discriminazione che, pur non facendo ricorso ad un linguaggio esplicitamente inneggiante all’odio o alla violenza, pur sempre esprimano sentimenti di rigetto, pregiudizio e di ostilità nei confronti di determinati gruppi sociali identificati secondo le categorie ‘protette’ dalla norma.

Si pensi a titolo di esempio all’uomo politico che sostenga pubblicamente che nella gestione di una crisi aziendale e della conseguente eccedenza di personale, si dovrebbero innanzitutto licenziare i lavoratori stranieri; o che le professioni sanitarie dovrebbero essere precluse alle persone omosessuali; o che ad un aderente alla fede islamica non dovrebbero essere consentito di fare il poliziotto o l’insegnante.

Se così fosse, l’Italia verrebbe meno ai suoi obblighi derivanti dall’adesione e ratifica alla Convenzione ONU sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale che richiede agli Stati membri di reprimere penalmente tra l’altro l’incitamento alla discriminazione razziale, non solo dotandosi di norme penali appropriate, ma anche applicandole effettivamente .

A livello europeo più della metà dei Paesi membri dell’Unione europea hanno inserito nella propria legislazione penale la proibizione dell’incitamento all’odio fondato sull’orientamento sessuale e l’identità di genere e hanno incluso l’intento omofobico o transfobico come una circostanza aggravante di un reato commesso.

In Italia, invece, nel testo in discussione alla Camera l’aggravante per omofobia o transfobia è stata cancellata.

Si auspica, dunque, che nella revisione della normativa sui crimini di odio al fine di introdurre forme di protezione e contrasto dei reati motivati da omofobia e transfobia, non vengano introdotte norme che possano abbassare o compromettere gli standard e gli obblighi internazionali relativi alla lotta contro la discriminazione razziale.

Il testo della lettera

Infografica-Omofobia-011

Ufficio comunicazione : 3470091756

Fonte: asgi.wordpress.com, migrantitorino.it

 

 

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