Indennità di maternità e permesso di soggiorno: questione di legittimità costituzionale
Nel novembre scorso il Tribunale di Bergamo ha sollevato una questione di legittimità costituzionale, sottoponendo alla Corte la valutazione sull’indennità di maternità a favore di una cittadina marocchina residente in Italia (ordinanza del 26 novembre 2015; r.g. 1710/15).
Il decreto legislativo 251/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), all’art. 74 riconosce “il diritto all’indennità di maternità alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286“, ossia anche alle titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo. La donna marocchina in questione risultava invece essere titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari, ragion per cui si è vista respingere dal Comune e conseguentemente dall’INPS la domanda per il sussidio.La cittadina marocchina presentava ricorso contro il Comune attestando il carattere discriminatorio del diniego, che concede l’indennità ai soli soggiornanti di lungo periodo e non anche a cittadini extracomunitari con permessi di soggiorno di diversa tipologia; l’ente, inoltre, non considerava neppure la concreta situazione della donna, moglie di un soggiornante di lungo periodo e da anni residente in Italia: indice di un carattere non episodico della sua permanenza nel Paese.
Il Tribunale si sofferma su vari aspetti del decreto legislativo: innanzitutto, l’esclusione del beneficio per i titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari risulta in contrasto con l’art. 14 della CEDU, il quale garantisce che i diritti e le libertà riconosciute dalla Convenzione debbono essere “assicurate senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, il colore, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”. Lo stesso Tribunale afferma che la giurisprudenza CEDU ha chiarito a più riprese che tra tali diritti vi sono ricomprese le prestazioni sociali, i contributi assistenziali, quali pensioni di invalidità o comunque tutti i sussidi relativi a situazioni patrimonialmente e socialmente delicate, quali, senza dubbio, l’indennità di maternità per chi non supera il reddito indicato dalla normativa di riferimento (art. 74 d.lgs. 151/01).
Confrontando la normativa italiana e l’art. 14 della CEDU, emerge come i criteri soggettivi per avere diritto all’indennità (limitati alla cittadinanza UE o al permesso di lungo periodo) “ha(nno) portata restrittiva e non manifestamente ragionevole, introducendo un trattamento differenziato basato solo sul dato temporale di durata della residenza rispetto ad alcune categorie di stranieri extracomunitari, senza prendere in considerazione la condizione di grave bisogno della persona soggiornante, che può versare in una soggettiva situazione di debolezza economica, tale da non poterle consentire di poter adeguatamente provveder al sostentamento proprio e del figlio”; in altre parole, la norma interna dimostra di dare rilievo al mero dato temporale della permanenza in Italia, piuttosto che alle effettive condizioni economiche che giustificherebbero un sussidio da parte dello Stato.
Il Tribunale di Bergamo dà conto nella sentenza stessa di come la Corte Costituzionale abbia di recente fugato ogni dubbio sulla applicabilità del principio di non discriminazione alle misure assistenziali, che sarebbe senz’altro violato se non si applicassero le stesse condizioni a tutti gli individui, cittadini o stranieri regolarmente soggiornanti, basandosi sugli stessi requisiti. Tra l’altro, il d.lgs. 286/98 garantisce l’equiparazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno non inferiore ad un anno ai cittadini italiani, ai fini delle prestazioni a carattere assistenziale (art. 41).
Il Giudice afferma che su questi omogenei principi deve necessariamente basarsi anche l’applicazione dell’indennità di maternità: chi la richiede, infatti “si trova generalmente in una situazione di particolare debolezza, sia fisica, notoriamente legata ai mesi immediatamente successivi alla nascita del figlio, sia economica, ostativa allo svolgimento dell’attività lavorativa durante il periodo di interdizione obbligatoria, per cui la prestazione è chiaramente posta a tutela di situazioni di bisogno rispetto a condizioni di vita minime”; queste dovrebbero quindi essere i dati decisivi per l’erogazione del sussidio, non invece il tempo di permanenza nel Paese. Diversamente, il carattere discriminatorio della disposizione violerebbe anche il generico principio di solidarietà sancito dall’art. 2 della nostra Costituzione.
A seguito di questa ordinanza, quindi, si deve attendere che Corte Costituzionale si pronunci sul possibile contrasto della normativa interna con i principi di ragionevolezza e discriminazione ed eventualmente potrà decretare la possibilità di estendere l’indennità di maternità anche ai titolari di permesso di soggiorno diversi dal lungo periodo.
* Consulente legale Aduc
Fonte: immigrazione.aduc.it, migrantitorino.it