Immigrazione e pacchetto sicurezza

Pubblichiamo qui sotto l’ultimo numero di ‘srm materiali‘, la rivista di aggiornamento del servizio rifugiati e migranti della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI).

Gli argomenti trattati sono gli ultimi aggiornamenti al pacchetto sicurezza in tema di immigrazione. In particolare si rendono note le misure adottate per gli studenti stranieri alle prese con il permesso di soggiorno, le misure per le alte professionalità, le nuove disposizioni per i ricongiumenti familiari.

Lo scorso 8 agosto è entrata in vigore la legge 15 luglio 2009, n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (vedi SRMInformLegge n.141).

Si tratta dell’ultima norma contenuta nel pacchetto sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 maggio 2008.

Il Ministero dell’Interno sta emanando in questi mesi delle circolari per dare alcune indicazioni operative sulla sua applicazione. Questa circolare, del 27 agosto 2009, riguarda l’accordo di integrazione; la situazione degli studenti stranieri che abbiano conseguito in Italia alte professionalità; il ricongiungimento familiare.

ACCORDO DI INTEGRAZIONE:
La legge 94/2009 prevede la sottoscrizione dell’accordo di integrazione, da parte dello straniero, quale condizione essenziale per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno. Gli obiettivi specifici e i relativi crediti verranno stabiliti da un successivo regolamento.

ALTE PROFESSIONALITÀ:
Si prevede che gli studenti stranieri che hanno conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di 2° livello, possano, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio:

  • richiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione;
  • richiedere, nel caso in cui lo studente abbia già una proposta di assunzione, la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in quello per motivi di lavoro. 

Si introduce, inoltre, per le categorie di lavoratori stranieri altamente qualificati la possibilità di sostituire la richiesta di nulla osta al lavoro, con una semplice comunicazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione della proposta di contratto da parte del datore.

È necessario che il datore abbia sottoscritto con il Ministero dell’Interno un apposito protocollo d’intesa.
La procedura semplificata sarà utilizzabile solo dai datori di lavoro che abbiano sottoscritto il citato protocollo, mentre la procedura già in uso continuerà ad essere utilizzata in tutti gli altri casi.

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE:
La legge 94/2009 prevede che lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare dimostri la disponibilità “di un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali”.

Gli Sportelli Unici richiedono quindi, per le istanze presentate dalla data dell’entrata in vigore della nuova normativa, un certificato rilasciato dalle autorità comunali che attesti entrambi i requisiti.

Si vuole inoltre ribadire l’esclusiva valenza delle norme nazionali relative alla famiglia monogamica, per cui il richiedente già regolarmente soggiornante dovrà dimostrare di non avere altro coniuge sul  territorio nazionale,  esibendo allo Sportello Unico per l’Immigrazione lo stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza.

Il genitore naturale potrà ricongiungersi al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore, purché dimostri il possesso dei requisiti di alloggio e reddito.

Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso degli stessi da parte dell’altro genitore. Per non appesantire eccessivamente questo SRMInformLegge non è stato possibile allegare la circolare, che è disponibile sul sito del Ministero dell’Interno o può essere richiesta presso il nostro ufficio.

Per qualsiasi altra informazione siamo a vostra disposizione presso il nostro ufficio allo 06.48905101 o srm@fcei.it

Servizio Rifugiati e Migranti
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia

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